D.lgs n. 158/2015
Reati tributari: la riforma in pillole
Il pagamento del debito tributario ed i suoi effetti estintivi. Le nuove cause di non punibilità.
Il decreto in commento consta di tre titoli: revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I), revisione del sistema sanzionatorio amministrativo (Titolo II), decorrenza effetti, abrogazioni e disposizioni finanziarie (Titolo III).
In questo ed in successivi interventi si affronteranno le più rilevanti novità del decreto agli effetti penali.
Oggi è la volta del pagamento del debito tributario e dei suoi effetti estintivi o attenuanti.
Il comportamento resipiscente del contribuente che provveda a regolarizzare le proprie pendenze con l’amministrazione finanziaria dà luogo difatti a vere e proprie cause di non punibilità o a circostanze attenuanti speciali ad effetto speciale.
Di fondamentale rilievo risultano, a detto riguardo, le disposizioni contenute nei nuovi articoli 13 e 13 bis d. lgs. n. 74 del 2000 come novellati dalla normativa in questione.
All'art.13, comma 1, viene introdotta la causa di non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate (articolo 10 bis d. lgs. 74/2000), di omesso versamento di IVA (articolo 10 ter d. lgs. 74/2000), di indebita compensazione (articolo 10 quater, limitatamente all’ipotesi di cui al comma 1), qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati integralmente pagati prima dell’apertura del dibattimento.
Al comma 2, si prevede la non punibilità dei reati di dichiarazione infedele (articolo 4 d. lgs. 74/2000) e di omessa dichiarazione (articolo 5 d. lgs. 74/2000) qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati pagati – nella prima ipotesi - ovvero qualora la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo – nella seconda ipotesi -; il pagamento o la presentazione devono però intervenire prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza diaccessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Il comma 3, infine, disciplina le modalità del pagamento del debito tributario, con la previsione di cause estintive.
Se il pagamento è in corso mediante rateizzazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: è dato (obbligatoriamente) un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo; il giudice comunque ha facoltà diprorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi qualora lo ritenga necessario, in ogni caso la prescrizione resta sospesa.
L’articolo 13 bis, invece, prevede, per i delitti ex d. lgs. 74/2000, rispetto i quali non è applicabile la causa estintiva di cui all’articolo 13, una circostanza attenuante speciale, con riduzione della pena fino alla metà, correlata al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Giovanni Tartaglia Polcini
(29 ottobre 2015)
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