Gazzetta Ufficiale
Minori in affido familiare: pubblicata la Legge sul diritto alla continuita' affettiva
La nuova norma apporta modifiche importanti alla L. 4 maggio 1983, n. 184 ed entrerà in vigore il prossimo 13 novembre.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 0ttobre 2015 è stata pubblicata la Legge 19 ottobre 2015, n. 173, riguardante le “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”.
La norma è composta da quattro articoli ed entrerà in vigore il 13 novembre prossimo.
L’articolo 1 prevede che all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuita' delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se capace di discernimento».
Il successivo articolo 2, invece, prevede modifiche all’art. 5 della norma sopra citata. In particolare, dispone che il co. 1, ultimo periodo, sia sostituito dal seguente:
«L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».
L’articolo 3 apporta modifica all'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prevedendo che, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis».
L’ultimo articolo della legge (art. 4) in esame prevede che all'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti:
«anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».
Per saperne di più:
vai alla Legge n. 173/2015
Moreno Morando
(29 ottobre 2015)
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