Giustizia
Concorsi per militari: esclusione legittima se si ha un carico penale pendente
Per il TAR Lazio non è illogico che l'Amministrazione limiti la platea dei concorrenti escludendo quelli che si trovano in una ambigua posizione giudiziaria.
Un caporal maggiore dell’Esercito italiano raffermato è stato escluso dal concorso relativo all’anno 2009 per l’immissione di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente (VSP) dell’Esercito perché risultava, nel certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, un procedimento penale a suo carico.
Avverso tale esclusione è insorto giudizialmente dinanzi al Tar Lazio il militare affidando il ricorso ad una articolata censura, con la quale contesta la previsione del bando che prevede l’esclusione dal concorso del concorrente imputato di un fatto penale non colposo, pur in assenza di una condanna definitiva.
Ciò sarebbe in contrasto con il comma 2° dell’art. 27 della Carta, in uno con la violazione dell’art. 6, paragrafi nn.2 e 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e con l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il Tar adito (Sezione I bis) ha dato torto al militare, con sentenza n. 11197 del 10 settembre 2015.
In primo luogo, il Collegio ha ricordato che il requisito in parola, costantemente riprodotto in tutti i bandi per l’arruolamento del personale militare, faceva, originariamente, riferimento all’abrogato art. 4 co. 1 lett. e) della legge n. 226/2004, che dettava i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma annuale, e dell’art. 11 co. 1 della medesima legge per i volontari in ferma quadriennale (che prevedeva, tra i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate, quello di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi): che costituisce appunto la disciplina di riferimento per il concorso oggetto del ricorso.
Tale norma è stata abrogata e pedissequamente riprodotta nell’art. 635, co. 1, lett. g) del d.lvo n. 66/2010, per, poi, informare il bando di reclutamento contestato.
Ne consegue che, una volta riscontrata l’esistenza dello status di imputato in capo al ricorrente, l’Amministrazione era tenuta “in qualunque momento” a dichiarare la decadenza dalla ferma, ovvero, come nel caso di specie, ad escludere il candidato.
Non è, pertanto, né irragionevole, né illogico che la P.A., nella scelta preselettiva dei candidati, prediliga quanti risultino immuni, non solo da pregiudizi penali accertati in via definitiva, ma anche coloro che non risultano imputati, qualifica questa che si materializza nel momento conclusivo delle indagini, allorquando all’indagato è attribuito il reato e nelle altre ipotesi singolarmente previste (art. 60 c.p.p.).
Si tratta, cioè, di una posizione soggettiva qualificata da una significativa probabilità della commissione dell’addebito penale originariamente configurato.
Allora non è illogico, né viola i principi di riferimento costituzionali, che l’Amministrazione, proprio per le delicate funzioni istituzionali demandate ai militari, limiti la platea dei concorrenti, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano o avessero la qualifica militare, escludendo quelli che al momento del concorso e prima della definizione dello stesso si trovano in una ambigua posizione giudiziaria, già sommariamente scrutinata dall’autorità giudiziaria.
Il Tar ha rilevato che una diversa interpretazione (anche nella pregevole intenzione di una giustizia più aderente al caso concreto) verrebbe a trasformare il processo amministrativo, da giudizio sulla legittimità dell’atto a giudizio sul rapporto.
In tal modo, infatti, si finirebbe per snaturare il giudizio di legittimità sul provvedimento amministrativo, così come attualmente sanzionato dall’ordinamento giuridico, trasformando il giudice amministrativo in organo di amministrazione attiva, in cui l’impugnativa del provvedimento cambia natura e funzione costituendo un mero pretesto per stabilire l’esatta posizione giuridica del ricorrente, cui risulterebbero estranei e non più adeguati i termini decandenziali di reazione giudiziaria attualmente previsti.
Pertanto, l’individuazione dei requisiti soggettivi necessari per la partecipazione ad un concorso, anche con riferimento a quello relativo al reclutamento dei volontari in servizio permanente, riguarda il merito dell’azione amministrativa, censurabile dal giudice di legittimità solo per palese contraddizione, ovvero irrazionalità della scelta operata, ovvero, nel caso di previsioni ricavate, come nel caso di specie, dalla normativa primaria, affidando il relativo giudizio alla Corte Costituzionale, come anche richiesto dal ricorrente.
Sul punto il Collegio ha ritenuto che i principi che regolano le procedure concorsuali (cioè quelli di imparzialità, par condicio competitorum, trasparenza) vanno bilanciati e confrontati con i diversi principi, di eguale valore costituzionale, di eguaglianza sostanziale, ragionevolezza, buona amministrazione, tenendo conto che i presupposti di fatto e di diritto, alla base del potere amministrativo nel caso concreto esercitato, devono sussistere, e vanno perciò verificati, al momento di adozione del provvedimento.
Spetta quindi al solo legislatore intervenire nella questione con scelte politiche che, rimeditando l’attuale sistema di reclutamento, provveda secondo criteri più elastici ed asseritamente più adeguati all’attuale assetto sociale, come di recente è accaduto, ad esempio, in materia di altezza dei candidati.
Rodolfo Murra
(14 settembre 2015)
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