Consiglio Regionale
La riforma dell'A.R.P.A.B è legge
La L.R. n. 37 del 14 settembre 2015, pubblicata sul Bur n. 38 del 16/09/2015 - Parte I, entrerà in vigore il primo di ottobre.
Nel Bollettino Uficiale (BUR) della Regione n. 38 del 16 settembre 2015, Parte I (pag. 9841), è stata pubblicata la L.R. n. 37 del 14 settembre 2015: “Riforma Agenzia Regionale Per l’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)”.
La nuova Legge, in armonia con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , è composta di 42 articoli ed entrerà in vigore il primo giorno di ottobre.
La norma disciplina l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata (A.R.P.A.B.), già istituita ai sensi della L.R. 19 maggio 1997, n. 27, abrogata dalla Legge in esame.
L'A.R.P.A.B, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Legge, "concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento, alla prevenzione, al miglioramento sostanziale e misurabile della qualità della vita ambientale in Basilicata mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute".
Sono organi dell’A.R.P.A.B., il Direttore generale ed il Revisore unico dei conti. Al Direttore generale si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Basilicata.
Egli esercita tutti i poteri di direzione e di gestione dell’Agenzia, ne ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell’attuazione delle attività previste nei piani annuale e pluriennale, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della corretta gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Il Revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Agenzia ed ha diritto di accesso agli atti e documenti.
L’Agenzia svolge, in conformità con la Carta dei Servizi (pubblicata ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), attività istituzionali di tipo obbligatorio e di tipo non obbligatorio.
Le attività obbligatorie sono svolte a favore della Regione, degli enti sub regionali, delle Province, dei Comuni e degli Enti Parco regionali nell’ interesse della collettività e consistono in:
• attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale […];
• attività di supporto tecnico-scientifico […];
• attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale […];
• attività di tutela della salute […].
Le attività istituzionali di tipo non obbligatorio, da svolgersi previo assolvimento di quelle obbligatorie, sono tutte individuate come tali dalla Carta dei servizi.
Nello specifico, la Carta dei servizi contiene le indicazioni sulle attività istituzionali che l’A.R.P.A.B. deve svolgere con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo, sottosuolo e rifiuti, nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche ) e biologico.
Essa definisce e regola, in conformità al D. Lgs. n. 195 del 2005, le informazioni ambientali relative alle attività istituzionali di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 della Legge in esame.
La programmazione delle attività si articola in un piano triennale e un piano annuale.
Il Piano triennale (predisposto dal Direttore generale dell’A.R.P.A.B. e approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale) contiene:
• valutazioni di contesto ambientale generale in connessione con l’evoluzione della normazione europea, nazionale e regionale, gli elementi di riferimento strategico, il piano di investimento pluriennale e il piano industriale dell' Agenzia, le attività interagenziali, la definizione degli standard operativi, i programmi di formazione professionale dei dipendenti.
Il Piano annuale (proposto dal Direttore generale e approvato della Giunta Regionale entro il 30 ottobre di ogni anno) definisce:
• le attività che l’A.R.P.A.B. deve svolgere, nell’anno di riferimento, sulla base della programmazione triennale, della Carta dei servizi e nel rispetto dei LEPTA (livelli di prestazioni tecniche in materia ambientale), degli obiettivi delle direttive regionali, del Piano regionale della salute e della programmazione provinciale in materia di tutela ambientale.
L’A.R.P.A.B. provvede, tramite il Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) - che sarà istituito, con apposito atto del competente organo, presso l’A.R.P.A.B - ad organizzare e rendere fruibili, in modo organico, i dati di interesse ambientale, acquisiti nell’esercizio delle proprie attività e dal Centro di Monitoraggio Ambientale, già attestato all’A.R.P.A.B.
Per saperne di più:
vai al testo completo della Legge sul Bur n. 38 del 16/09/2015, Parte I (pag. 9841).
Moreno Morando
(20 settembre 2015)
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