Giustizia amministrativa
Malato terminale in stato vegetativo: il risarcimento per mancata interruzione dell'alimentazione disposta dal giudice
La sentenza del TAR Milano del 6 aprile 2016 n. 650.
Il Tar Milano, sez. III, 6 aprile 2016, n. 650 – Pres. Di Mario, Est. Di Vita affronta in sede risarcitoria le conseguenze della mancata esecuzione, da parte della Regione, della decisione del giudice di interrompere l'alimentazione forzata di un malato terminale in stato vegetativo
"La responsabilità della Pubblica amministrazione ha natura speciale non riconducibile ai modelli normativi di responsabilità civile. In primo luogo presuppone che il comportamento illecito si inserisca nell’ambito di un procedimento amministrativo. L’amministrazione, in ossequio al principio di legalità, deve osservare predefinite regole, procedimentali e sostanziali, che scandiscono le modalità di svolgimento della sua azione. L’esercizio del potere autoritativo non è assimilabile alla condotta di chi – con un comportamento materiale o di natura negoziale – cagioni un danno ingiusto a cose, a persone, a diritti, posizioni di fatto o altre posizioni tutelate ai fini risarcitori erga omnes dal diritto privato. In secondo luogo, rispetto alla responsabilità contrattuale, sono diverse le posizioni soggettive che si confrontano: da un lato, dovere di prestazione (o di protezione) e diritto di credito, dall’altro, potere pubblico e interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, diritto soggettivo. Gli elementi costitutivi della responsabilità della p.a. sono rappresentati, quindi, dall’elemento oggettivo, dall’elemento soggettivo (colpevolezza o rimproverabilità), dal nesso di causalità materiale o strutturale e dal danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo.
Sussistono gli elementi costituitivi della responsabilità della P.A., nel caso in cui un Ente pubblico non abbia deliberatamente e scientemente eseguito l’autorizzazione rilasciata dalla Corte di Appello di Milano (con provvedimento passato in giudicato) ad interrompere l’alimentazione artificiale ad un malato terminale in stato vegetativo (distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente il predetto malato) non con la semplice inerzia o con un mero comportamento materiale, agendo “nel fatto”, o adducendo a motivo di tale mancato adempimento l’impossibilità tecnica della prestazione richiesta o un impedimento di ordine fattuale, bensì con l’emanazione di un espresso provvedimento. In tal caso sussiste anche il nesso di causalità, in quanto l’inottemperanza al giudicato civile prima, ed a quello amministrativo poi, ha determinato la protrazione di uno stato vegetativo permanente in capo al soggetto interessato e contro la sua volontà, con tutte le conseguenza che ne sono derivate.
Gli organi e gli enti dello Stato (quale è la Regione Lombardia) non possono ignorare le leggi dello Stato e l’autorità dei tribunali, dopo che siano esauriti tutti i rimedi previsti dall’ordinamento, comportando ciò una rottura dell’ordinamento costituzionale non altrimenti sanabile. Nè è possibile invocare, a giustificazione di tale comportamento, "motivi di coscienza", in quanto solo gli individui hanno una “coscienza”, mentre la “coscienza” delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano.
Il genitore della persona cui è stata illegittimamente rifiutata l’interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione, ha diritto al risarcimento sia del danno a titolo di erede, sia di quello iure proprio per lesione del rapporto parentale. In particolare per ciò che concerne il danno di natura non patrimoniale a titolo ereditario, il comportamento della P.A. ha determinato la lesione del diritto fondamentale di autodeterminazione in ordine alla libertà di scelta di non ricevere cure, oltre che della salute, così come ricostruito nelle sentenze che li hanno riconosciuti (c.d. diritto di staccare la spina) e la lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale. Sussiste altresì il danno alla lesione del rapporto parentale che costituisce un pregiudizio a diritti fondamentali che trovano la loro fonte diretta nella Costituzione, atteso che nell’art. 2059 c.c. trova adeguata collocazione anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). Tale figura di danno, da collocare nell’ambito del danno-conseguenza non patrimoniale, risulta quindi pienamente risarcibile, anche laddove la lesione del legame familiare non dipenda da una condotta penalmente illecita".
Con la sentenza in commento il Tar Milano ha accolto l'azione di risarcimento danni proposta dal genitore e tutore di una ragazza (che prima del decesso si trovava in stato di coma vegetativo) a titolo di danno iure hereditatis per lesione dei diritti fondamentali nonchè a titolo di danno non patrimoniale da lesione di rapporto parentale.
La sentenza, nel riprendere una serie di approfondimenti già svolti nei precedenti gradi di giudizio esperiti con l'azione di annullamento del diniego, opposto dalla Regione Lombardia, di interrompere l'alimentazione forzata di un soggetto che versava in stato vegetativo, ha affrontato problematiche dell'azione risarcitoria, in specie in relazione alla peculiarità e rilevanza dei diritti coinvolti.
Sia in via generale, in ordine ai presupposti per il risarcimento dei danni per responsabilità della P.A., diversi da quelli civilistici. Sia in via di dettaglio con riferimento alla responsabilità della Regione per il rifiuto di ottemperare a provvedimenti – passati in giudicato – dell’autorità giudiziaria che ordinavano l’interruzione dell’alimentazione artificiale per un malato in stato vegetativo.
Inoltre, la pronuncia ha approfondito il tema della spettanza, in tale fattispecie, non solo del danno patrimoniale, ma anche del danno iure hereditatis per lesione dei diritti fondamentali e del danno non patrimoniale da lesione di rapporto parentale.
Fonte: Giustizia amministrativa
La Direzione
(11 aprile 2016)
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