Rivendita di tabacchi
La tabaccaia contro il barista: il TAR Lazio dirime la lite
I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.
Una titolare di rivendita ordinaria di tabacchi nel territorio di un Comune del viterbese si è rivolta al TAR denunciando l’illegittimità della determinazione con cui è stata accolta l’istanza, presentata da un controinteressato, volta all’istituzione di una rivendita speciale presso il bar di cui costui è titolare, situato all’interno del Centro Sportivo comunale, in sostituzione del patentino precedentemente detenuto, aggregato alla rivendita ordinaria della ricorrente.
A sostegno della proposta azione ha dedotto parte ricorrente l’assenza dei presupposti per l’istituzione della rivendita speciale e della soppressione del patentino, avuto particolare riguardo alla situazione di fatto in cui opera il bar, con conseguente affermata illegittimità della gravata determinazione dell’Agenzia delle Dogane sotto molteplici profili, ivi compreso il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’istituzione della rivendita speciale.
Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio; 2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.
I giudici amministrativi, infatti, considerato che le rivendite speciali di generi di monopolio trovano fondamento in esigenze speciali di pubblico servizio che si pongono anche in assenza delle condizioni per l'istituzione di una rivendita ordinaria ovvero di un patentino, ha osservato che dalla normativa in esame vengono tipizzati i luoghi in cui è possibile l’istituzione di tali rivendite, cui si affianca una previsione – quale norma di chiusura a fattispecie aperta – riferita ad “altri luoghi” in cui si riscontri un'esigenza di servizio alla quale non può sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, dovendo conseguentemente ritenersi che la specificazione dei luoghi riveste carattere meramente esemplificativo e non tassativo.
Nei luoghi indicati dalla normativa l’istituzione delle rivendite speciali è subordinata, quindi, alla ricorrenza delle esigenze richieste dalla norma, essendo la localizzazione dell'esercizio dei generi di monopoli strumentale alle esigenze da soddisfare, che concorre a determinare i presupposti che rendono manifesta la difficoltà di approvvigionamento del prodotto per il consumatore a fronte dell’assenza delle condizioni per istituire una rivendita ordinaria o un patentino.
Difatti, nella sistematica della disciplina che regola la materia, l’individuazione a priori delle località – es: stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, caserme, case di pena, alberghi – ove è possibile l'istituzione delle rivendite speciali per la loro speciale ubicazione, se esonera l’Amministrazione dall’assolvimento dell’onere di una puntuale motivazione diversa da quella riferita alla specialità del luogo ove si colloca la rivendita, non esclude che rivendite speciali possano essere istituite anche in situazioni e località diverse, e precisamente ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, salva restando l'esigenza di determinare, volta per volta, il presupposto che dà luogo all'approvvigionamento di quella delimitata cerchia di soggetti le cui esigenze vanno comunque soddisfatte, perché economicamente utili per il monopolio e funzionali alle esigenze dell’utenza.
Nelle considerazioni che precedono risiedono le ragioni che hanno condotto il TAR a ritenere la sussistenza, nella fattispecie in esame, delle condizioni che debbono sussistere per l’istituzione di una rivendita speciale, a nulla rilevando le concrete circostanze, pure enfatizzate dalla ricorrente, che caratterizzavano il bar del Centro sportivo (il cui accesso non era subordinato all’esibizione di tessere o biglietti di ingresso, l'assenza di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via, la particolare conformazione dell’area su cui insiste il bar, gli orari prolungati di apertura dell’esercizio, ecc.).
La tendenziale autonomia ed indipendenza del mercato proprio della rivendita speciale - che ne costituisce presupposto indispensabile - non impedisce, difatti, l'esistenza di una qualche comunicazione fra i diversi segmenti di mercato riferiti a diverse utenze, senza che ciò determini tuttavia il venir meno della potenzialità della domanda connessa alla speciale ubicazione dei locali in cui la rivendita speciale deve essere istituita.
A fronte dell’esistenza di una specifica utenza – quale quella del Centro Sportivo sulla cui area insiste il bar del controinteressato – la normativa di riferimento prevede, quale preclusione all’istituzione della rivendita speciale, l’unico limite negativo della insussistenza delle condizioni per l’istituzione di una rivendita ordinaria o per il rilascio del patentino, circostanze queste di cui la gravata determinazione dà compiutamente atto.
Ed invero, ostativa alla possibilità di istituzione di una rivendita ordinaria è la mancanza di locali idonei per procedere ad una gara pubblica, mentre, rispetto al patentino precedentemente rilasciato, a fronte dell’esigenza di servizio pubblico connessa alla particolare ubicazione del locale, è indubbia la maggiore utilità per la clientela e la maggiore redditività per l’Amministrazione dall’istituzione di una rivendita speciale, tenuto conto che la stessa può fornire una più ampia scelta di generi di monopolio ed è soggetta al pagamento di un corrispettivo per la gestione, con conseguente maggior rispondenza agli interessi sottesi alla distribuzione dei punti vendita di generi di monopolio.
La concreta situazione di fatto, quindi, che vede l’insistenza del bar nell’area di pertinenza del Centro Sportivo con accesso esclusivo dalla struttura ospitante, attesta il collegamento funzionale dell’attività dello stesso rispetto all’utenza del centro Sportivo, idoneo ad integrare quelle esigenze di pubblico servizio cui risponde l’istituzione della rivendita speciale e la sussistenza dei relativi presupposti.
Rodolfo Murra
(30 marzo 2016)
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