Corte di Cassazione
Coltivazione di canapa e vendita di semi di cannabis: quando la pubblicità non è l'anima del commercio
Il reato di istigazione a delinquere nella sentenza della Sesta Sezione del 8 gennaio 2018.
Molti utilizzano deplian e messaggi su facebook per pubblicizzare attività commerciali al fine di ampliare la platea dei possibili acquirenti, ma tale pratica diventa reato di istigazione a delinquere se la pubblicità riguarda la vendita di oltre 91.000 semi di cannabis e di attrezzature per la coltivazione della canapa.
È quanto accaduto ad un attrezzato coltivatore il quale è giunto sino in Cassazione per censurare il comportamento del Tribunale che aveva confermato il sequestro dei semi e dell’attrezzatura in quanto a suo dire la vendita di semi di cannabis sarebbe un’ attività del tutto lecita e priva di controindicazioni di carattere penale e pertanto può costituire legittimo oggetto di pubblicizzazione attraverso depliants e Facebook. Il ricorrente ha poi sottolineato che la condotta era strutturalmente inidonea a costituire una istigazione punibile dato che l'azione stessa si rivolgeva a persone già aduse al consumo di stupefacenti e non poteva poi trovare applicazione nemmeno la fattispecie di cui all'art. 82 d.p.r. 309/90 (che punisce con la reclusione l’istigazione, il proselitismo e l’induzione al reato) a beneficio, semmai, di quella meramente amministrativa prevista all'art. 84 del citato dpr che sanziona i contravventori del divieto di propaganda pubblicitaria.
Di diverso avviso è la Corte di Cassazione Sez. VI che, nella sentenza pubblicata l’8 gennaio 2018 n. 196, (Presidente: ROTUNDO Relatore: GIANESINI Data Udienza: 05/12/2017) ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo correttamente escluso che nel caso in esame ricorresse la fattispecie di cui all'art. 82 d.p.r. 309/90, sulla base di quanto già affermato dalla Cassazione Sezioni Unite 18/10/2012 n. 47604 secondo la quale l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, accompagnata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990.
Ha evidenziato la Corte che correttamente i giudici hanno inquadrato qualificato il fatto nei termini di istigazione ex art. 414 del codice penale sussistendo poi il requisito della pubblicità della condotta dato che la stessa è stata tenuta "con il mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda" e cioè attraverso strumenti informatici di comunicazione e diffusione quali "Faceboock". Nella vicenda in esame, quindi, il reato istigato è stato individuato in quello di coltivazione di sostanze stupefacenti, sempre punibile a prescindere dalla destinazione della droga coltivata, e il carattere di concreta idoneità della condotta di istigazione è stato giustificato con il richiamo alle modalità con la quale la stessa si è realizzata, dato che la detenzione dei semi era accompagnata da specifiche indicazioni circa le modalità con le quali le piantine ottenute con gli stessi avrebbero dovuto essere coltivate.
Enrico Michetti
La Direzione
(14 gennaio 2018)
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