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Corte di Cassazione

whatsApp, sms ed email: via libera all'acquisizione senza limiti dei dati conservati nella memoria del telefono

Non si applicano le regole stabilite per la corrispondenza né la disciplina delle intercettazioni telefoniche. I principi sanciti nella sentenza del 16 gennaio 2018.

Interessante vicenda è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione chiamata a giudicare la legittimità di un decreto di sequestro adottato dal Tribunale avente ad oggetto, tra l'altro, le e-mail spedite e ricevute da account in uso all'indagata, nonché il telefono cellulare del tipo smartphone successivamente restituito all’indagata previa estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail). In particolare, la ricorrente si duole dell’invalidità della procedura di acquisizione dei messaggi e delle e-mail, in quanto a suo dire si sarebbe dovuto adottare quella stabilita dagli artt. 266 e seguenti del codice di procedura penale che detta i limiti all'attività di intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche.

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata in data 16 gennaio 2018 (Presidente: LAPALORCIA Relatore: MOROSINI Data Udienza: 21/11/2017) ha rigettato il ricorso affermando che i dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso all'indagata (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 codice di procedura penale e la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Precisa la Corte che, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, non è applicabile la disciplina sul sequestro della corrispondenza dettata dall'art. 254 del codice di procedura penale con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di "corrispondenza", “la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991). Non è configurabile neppure un'attività di intercettazione, che postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre nel caso di specie ci si è limitati ad acquisire ex post il dato, conservato in memoria, che quei flussi documenta.

Enrico Michetti

Per approfondire vai alla sentenza.

Fonte: Banca Dati G.A.R.I.

 

La Direzione

(21 gennaio 2018)

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