CORTE DI CASSAZIONE
Intercettazioni telefoniche e "brogliacci" della Polizia Giudiziaria
Sul dovere del Giudice, anche in sede cautelare, di verificare il contenuto delle intercettazioni onde scongiurare un scambio di persona.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame promosso avverso l'ordinanza emessa nel luglio 2017 dal G.i.p. con la quale è stata applicata nei confronti di un soggetto la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa denominata "ndrangheta", decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del giugno 2018 dell'ordinanza emessa in sede di riesame da altro collegio del medesimo Tribunale impugnata dal Pubblico Ministero, ha disposto la conferma della ordinanza cautelare originaria. Pertanto, dopo un primo provvedimento favorevole all’indagato, emesso dal tribunale in sede di riesame e che aveva annullato l'ordinanza cautelare in oggetto, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, il medesimo tribunale ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo che i rilievi espressi dalla Corte in sede di annullamento non consentissero un diverso apprezzamento rispetto alla questione centrale della vicenda giudiziaria: che era in sostanza quella della identificazione corretta dell’indagato nel soggetto interessato dalle conversazioni intercettate ed indicato nel corso di un certo summit di 'ndrangheta tenutosi nel marzo del 2010, come colui in possesso della dote "della Santa" e proposto per la investitura della dote superiore, denominata "del Vangelo".
Con ricorso per cassazione i difensori dell’indagato hanno chiesto l'annullamento del provvedimento deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà, rispetto al dato probatorio, ritenuto fondamentale, dell'omessa trascrizione nel verbale della polizia giudiziaria della frase pronunciata da uno dei presenti al summit in cui si aggiunge una ulteriore indicazione utile alla identificazione del soggetto interessato dalla proposta promozione, ovvero "Micu da zzà Nziata" (Mico di zia Nunziata), che non è stata presa in considerazione dal tribunale se non per evidenziare il fatto che non ne fosse certa la esistenza perché non emersa nel verbale delle trascrizioni della medesima conversazione operate dalla polizia giudiziaria.
La Suprema Corte, con sentenza 26355 del 14 giugno 2019, ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo sopra esposto, censurando la decisione del Tribunale che non ha esaminato l’elemento addotto dalla difesa e relativo alla presunta parentela con tale "zia Annunziata" che sarebbe emersa dalla conversazione intercettata in data 14 marzo 2010.
Il riferimento che il Tribunale fa alla trascrizione della Polizia Giudiziaria come unica fonte attendibile, non è stato condiviso dalla Corte perché la prova è data dalla registrazione della conversazione intercettata alla quale il giudice può e deve accedere nel caso siano prospettate delle difformità rilevanti tra le trascrizioni eseguite dalla Polizia giudiziaria e quelle della difesa.
Sebbene nella fase delle indagini preliminari non sia necessario disporre la perizia per la trascrizione del contenuto delle intercettazioni e sebbene quelle eseguite dalla Polizia giudiziaria possano essere utilizzate anche ai fini dell'emissione di una misura cautelare, ciò non esime il giudice dal verificarne la corrispondenza al contenuto della registrazione, allorché siano state contestate omissioni o inesattezze da parte della difesa con l'allegazione di una propria consulenza di parte.
E' pacifico, invero, che le ordinanze cautelari possano essere legittimamente emesse sulla base dei soli c.d. brogliacci, ovvero dei verbali in cui sono state riportate dalla Polizia giudiziaria le sintesi del contenuto delle telefonate intercettate, essendo la decisione cautelare ispirata a esigenze di celerità ed urgenza che consentono di fare pieno affidamento sugli atti della P.G. Ma è soprattutto onere della difesa richiedere l'accesso alle registrazioni integrali per verificarne la corrispondenza con i contenuti dei brogliacci o delle trascrizioni operate dalla Polizia giudiziaria e poste a fondamento del titolo cautelare.
Dopo l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n.336 del 2008) che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 268 Cod. proc. pen., il diritto riconosciuto alla difesa di avere pieno accesso agli atti delle intercettazioni è stato anticipato rispetto al termine per il deposito delle registrazioni eventualmente prorogato fino alla chiusura delle indagini preliminari previsto dall'art. 268 Cod. proc. pen., essendo consentito alla difesa di chiedere ed ottenere copia delle registrazioni delle intercettazioni subito dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, proprio per assicurare la possibilità di verificare la corrispondenza dei contenuti trascritti dalla P.G. e valutarne la fedele rappresentazione o comunque di sollecitare una possibile diversa chiave di lettura e di interpretazione dei contenuti, in relazione all'enorme importanza che la decisione cautelare riveste per la sua incidenza sulla libertà personale.
Il ruolo di contro-verifica svolto dalla difesa in relazione a tale aspetto assume una notevole rilevanza atteso che la mancanza di rilievi ed il ritardo con cui tale fondamentale ruolo venga svolto, oltre ad incidere negativamente nella sede cautelare, potrebbe avere gravi conseguenze, contribuendo a legittimare una decisione adottata sulla base della valutazione delle sole trascrizioni sintetiche dei contenuti delle intercettazioni operate da parte della P.G., anche in relazione alle decisioni di merito adottabili in sede di giudizio abbreviato, se si considera che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tale sede di giudizio - caratterizzato dalla accettazione della decisione da parte della difesa "allo stato degli atti" - il giudice può apprezzare e valutare la prova costituita dalle intercettazioni telefoniche e quindi decidere il processo anche sulla base delle sintesi compiute dalla polizia giudiziaria del contenuto delle intercettazioni, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.
La trascrizione delle telefonate nella forma della perizia è, infatti, prevista come condizione essenziale ed indefettibile per la loro utilizzazione probatoria solo in funzione dello svolgimento del giudizio nella fase del dibattimento, ovvero della fase processuale pubblica, in cui è previsto che confluiscano le trascrizioni delle registrazioni ritenute rilevanti e pertinenti sulla base di una previa verifica nel contraddittorio delle parti del relativo contenuto, che deve essere svolta nella fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 268, comma 6, Cod. proc. pen. In sede di verifica della legittimità del titolo cautelare emesso, tuttavia, per non compromettere la funzione di controllo svolta dalla difesa, la valutazione della prova costituita dalle intercettazioni impone al giudice di verificare la corrispondenza dei c.d. brogliacci e delle trascrizioni operate dalla P.G. al contenuto delle conversazioni intercettate allorché se ne ravvisi la necessità per la rilevanza e pertinenza delle deduzioni difensive sulla corrispondenza della trascrizione, essendo la prova costituita non già dalla trascrizione della telefonata ma dall'ascolto diretto delle registrazioni, di cui la trascrizione rappresenta soltanto un mezzo di consultazione.
Ciò premesso, trattandosi dell'indicazione di una ulteriore connotazione soggettiva, utile all'identificazione della persona interessata dal conferimento della investitura mafiosa di più elevato grado nella gerarchia dell'associazione di cui si tratta ("dote del Vangelo") rispetto a quella già rivestita ("dote della Santa"), e che potrebbe generare confusione tra due soggetti accomunati dall'avere svolto in passato uno stesso incarico pubblico, il tribunale non avrebbe dovuto esimersi dal valutare anche tale dato, non potendosi limitare a metterne in dubbio la sussistenza, senza procedere ad una verifica del contenuto della registrazione della conversazione intercettata.
Rodolfo Murra
(18 giugno 2019)
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