TAR SARDEGNA
Per liberare il lungomare no alle ordinanze contingibili ed urgenti
Caratteristiche e finalità dei provvedimenti extra ordinem. Il caso riguarda la rimozione forzata di barriere e recinzioni che limitano la fruizione delle spiagge pubbliche.
Un Comune sardo, con atto del marzo 2017, sul presupposto di essere divenuto proprietario – in forza di una convenzione di lottizzazione – di talune aree prospicienti la spiaggia che il privato convenzionato avrebbe dovuto cedere all’Ente, comunicava allo stesso di voler procedere alla rimozione forzata di “barriere e recinzioni che limitano fortemente la fruizione delle spiagge pubbliche ivi esistenti e rendono oltremodo gravoso il servizio di salvamento a mare”.
Il privato rappresentava la propria disponibilità a consentire un più agevole accesso all’arenile, quantomeno al fine di garantire l’attivazione del servizio di salvamento a mare.
Con successiva comunicazione il Comune diffidava nuovamente il privato ad ottemperare e comunicava l’avvio del procedimento finalizzato allo sgombero. Iter che si concludeva con l’emanazione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente che ordinava la rimozione di qualsiasi sbarramento e/o recinzione.
Avverso il provvedimento insorgeva, davanti al TAR, il proprietario.
I giudici sardi, dopo aver estromesso dal giudizio il Ministero dell’interno, chiamato in causa col ricorso ma chiaramente privo di legittimazione passiva (posto che in caso di impugnazione delle ordinanze adottate dal sindaco ai sensi dell’art. 54 del T.u.e.l., sussiste non solo la legittimazione passiva in capo al Comune, ma anche il difetto di legittimazione passiva di altre amministrazioni statali nelle stesse ipotesi, atteso che l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell’atto dell’organo del Comune ha una natura meramente formale) hanno accolto il gravame con sentenza n. 406 del 4 maggio 2018.
Il Collegio (I Sez.) ha ricordato che le ordinanze sindacali contingibili e urgenti costituiscono attuazione concreta di un potere extra ordinem attribuito al Sindaco quale rappresentante della comunità locale per far fronte ai casi di emergenza sanitaria o igienica a carattere esclusivamente locale (art. 50 comma 5 TUEL) ovvero quale ufficiale del Governo al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art. 54 comma 4 TUEL). I contenuti dell’ordinanza contingibile e urgente sono conformati in astratto dal fine per cui è attribuito il relativo potere. In concreto, si devono conformare alla situazione di necessità cui si deve far fronte.
Quindi l’ordinanza deve essere coerente nei contenuti con il suo specifico presupposto oggettivo. Questo significa che solo nei casi in cui l’ordinamento non abbia disciplinato altro possibile strumento adatto alla situazione concreta, è possibile ricorrere all’ordinanza di necessità e di urgenza, vista la natura di “soluzione eccezionale e residuale” di tale provvedimento.
Pertanto, in altre parole, in presenza di norme che attribuiscono poteri idonei a regolare la situazione concreta l’amministrazione non può ricorrere a poteri extra ordinem.
Tutto ciò premesso in linea generale, il TAR ha rilevato che nel caso di specie nessuno dei presupposti tipici delle ordinanze urgenti (natura residuale ed eccezionale; impossibilità di far fronte alle esigenze con mezzi ordinari; imprevedibilità dell’evento; temporaneità e provvisorietà del provvedimento; ecc.) sussisteva, atteso che:
1) la necessità di garantire il libero transito all’arenile al fine di favorire il servizio di salvamento a mare e il ritiro dei rifiuti e l’accesso dei mezzi di soccorso medico, antincendio e di protezione civile era nota all’Amministrazione da lunghissimo tempo;
2) il ricorrente aveva ripetutamente comunicato la disponibilità a consentire l’agevole accesso all’arenile ed a concordare le modalità che potessero garantire pienamente l’interesse pubblico alla sicurezza della balneazione;
3) il provvedimento adottato dal Sindaco era palesemente privo del requisito della temporaneità.
Rodolfo Murra
(15 maggio 2018)
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