Codice Penale
Dal 1 gennaio in vigore il reato di autoriciclaggio
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre la legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Dal 1 gennaio 2015 entra in vigore il nuovo reato di autoriciclaggio introdotto con la legge 15 dicembre 2014, n. 186 che ha aggiunto al codice penale il nuovo articolo 648-ter.1
Il reato consiste nel reimpiegare denaro, beni od altre utilità, per impedire che l'autorità ne accerti la loro provenienza delittuosa.
Tale nuova fattispecie penale si aggiunge a quella prevista dall'art. 648-bis di "riciclaggio" reato che, appunto, viene integrato quando su somme di denaro o su altri beni di origine illecita si compiono delle attività tali da "ripulirli", impedendo così che l’autorità ne accerti la loro provenienza delittuosa.
La differenza tra le due figure delittuose risiede sostanzialmente nella circostanza che nell'autoriciclaggio non è necessario l'intervento di un altro soggetto che ricicla in quanto colui che ricicla e lo stesso soggetto che ha realizzato il reato cosiddetto presupposto ovvero quello da cui derivano i proventi illeciti da "ripulire".
Carcere da 1 a 4 anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, negli altri casi si va da 2 a 8 anni di reclusione e multa da euro 5.000 a euro 25.000.
Aumenti di pena sono previsti quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale.
Sconti di pena fino alla metà sono stati, invece, introdotti per chi si adoperi "efficacemente" per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.
In particolare la nuova norma dispone espressamente che:
"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
Scarica la legge n. 186/2014
Enrico Michetti
La Direzione
(17 dicembre 2014)
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