Forze armate, di Polizia e Vigili del Fuoco
Sì della Camera alla proposta di legge per eliminare nei concorsi il requisito del limite minimo di altezza
Approvata definitivamente la proposta di legge per sostituire l'attuale requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere con un parametro che tenga in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio.
La Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante la “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco” già approvata dal Senato l’8 aprile scorso.
La proposta di legge prevede:
1) che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza;
2) il rinvio ad un apposito regolamento di esecuzione il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo;
Il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il Ministro della salute nonchè il Ministro delegato per le pari opportunità. Lo schema di regolamento dovrà essere previamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato;
3) che il medesimo regolamento dovrà fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Le proposte prevedono inoltre l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento, degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 (che prevedono i requisiti minimi di altezza per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Infine, una disposizione di natura transitoria prevede che fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua a trovare applicazione la normativa attualmente vigente che fissa i richiamati limiti di altezza. La medesima disposizione stabilisce, altresì, il principio della contestule entrata in vigore della nuova disciplina per il personale appartenente ai richiamati comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, quindi, continua ad applicarsi la normativa vigente ovvero:
In base alla normativa vigente (articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare), per il reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei limiti di altezza stabiliti da un apposito regolamento. A sua volta, l'articolo 587 del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), fissa limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.
In particolare ai sensi del richiamato articolo per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono previsti i seguenti limiti di altezza:
a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;
b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65e non superiore a metri 1,90;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne. Per quanto riguarda, invece, le forze di polizia, la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'articolo 16, include in tale definizione: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.
A sua volta l'articolo 3 del D.P.C.M. n. 411 del 1987, riguardante l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne.
Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65. Per quanto riguarda, invece l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del corpo della guardia di finanza l'articolo 4 dispone: per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri una altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne; per gli ufficiali una altezza non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato l'articolo 5 del D.P.C.M. richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.
Con riferimento poi al Corpo della polizia penitenziaria (art. 4, comma 1 lettera e) del DM 16 marzo 2006) si richiede un'altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne.
Da un punto di vista comparato, la disciplina in materia di requisiti minimi di altezza per l'arruolamento nelle Forze armate vigente nel Regno Unito, in Germania e in Francia, prevede limiti di altezza più bassi di quelli prescritti in Italia. Ad esempio, in Francia il limite minimo di statura, identico per uomini e donne, è di metri 1,50 per l'esercito, mentre si differenzia tra uomini e donneper la Marina e l'Aereonautica, dove sono previsti limiti più elevati. In Germania il limite minimo è di metri 1,55; nel Regno Unito è previsto il limite di metri 1,48 per l'esercito e di metri 1,51 per la Marina. Tuttavia, in tali Paesi è anche previsto che tali limiti debbano essere rapportati a determinati indici di massa corporea, richiedendosi il requisito ulteriore di un peso proporzionato rispetto all'altezza.
Maggiori informazioni:
Dossier n. 173 del Servizio Studi
Resoconto Stenografico della Seduta del 10 dicembre 2014
Enrico Michetti
La Direzione
(20 dicembre 2014)
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