Guida sicura
Sostanze stupefacenti, per la condanna non bastano le analisi
Ai fini dell'accertamento della guida sotto l'influenza di droga occorrono sia l'analisi, sia i sintomi dello stato di alterazione.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S., se è pur vero che lo stato di alterazione del conducente dell'auto dev’essere accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, ciò non è sufficiente.
Difatti, è necessario che lo stato di alterazione possa essere desunto, nel momento in cui il soggetto venga posto a controllo, da elementi sintomatici esterni, che denotino un consumo recente di sostanze stupefacenti.
Ad una simile conclusione si perviene per il fatto che ben può verificarsi la circostanza che, considerata la lunga durata del periodo di permanenza di tracce nel sangue di tali sostanze, il guidatore, pur risultando positivo all'esito dell'accertamento tecnico, abbia assunto le sostanze in un momento di molto precedente a quello del controllo, per cui non era alla guida in condizioni psicofisiche alterate.
La Suprema Corte ha, precisato, nel corpo della decisione, che il Giudice chiamato a delibare in ordine alla guida in stato di abuso di sostanze stupefacenti, ha obbligo di motivare indicando specificamente le circostanze oggettive e sintomatiche esistenti al momento del controllo da parte della P.G..
Detti elementi, quali difficoltà di linguaggio, tremore e lentezza nei movimenti, dilatazione delle pupille da parte del conducente, in connessione con i risultati degli accertamenti tecnici compiuti presso le strutture abilitate, consentiranno di dimostrare la condizione di abuso.
Si potrà pertanto procedere alla contestazione ed alla valutazione della condotta in esame, solo in presenza di ambedue i predetti presupposti oggettivi: non vi sarà quindi la possibilità di ritenere a tal fine sufficiente, come pacificamente ammesso per la diversa contravvenzione ex art. 186 C.d.S., l'apprezzamento diretto da parte dell'operante, suscettibile di acquisizione diretta nel processo, mediante l'esame testimoniale del medesimo.
Sez. IV, sentenza 5 marzo – 14 maggio 2015, n. 20043 - Presidente Brusco – Relatore D’Isa
Giovanni Tartaglia Polcini
(20 maggio 2015)
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