TAR CALABRIA
Affidamento senza gara di un servizio: i concorrenti hanno diritto ad un risarcimento per perdita di chanches?
Continua ad alimentarsi il contrasto giurisprudenziale sul punto.
Un’azienda sanitaria provinciale calabrese affidava in via diretta, senza gara, il servizio di fornitura di ambulanze per un periodo triennale.
Contro il provvedimento autorizzativo insorgeva dinanzi al TAR una società concorrente (che aveva effettuato analoghe forniture in passato a favore di altri Enti) al solo scopo di (non potendo più contestare la legittimità dell’affidamento, visto che il servizio si era esaurito) ottenere una pronuncia che gli riconoscesse un risarcimento dei danni per perdita di chances.
La ricorrente riconduceva il danno da risarcire alla figura del “lucro cessante o anche da perdita di chance”, corrispondente all’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione dell’appalto, presuntivamente quantificato nel 10% dell’importo a base d’asta. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento del c.d. danno curriculare da liquidarsi nella misura del 5% del valore dell’appalto.
L’Azienda intimata non si è costituita in giudizio.
Con sentenza n. 528 dell’11 settembre 2018 il TAR di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnativa, ponendosi preliminarmente il problema se sia astrattamente ammissibile la risarcibilità di tale chance di aggiudicazione.
Sul punto, onestamente, i giudici calabri hanno rilevato che si registra un evidente contrasto in giurisprudenza.
Tuttavia il Collegio ha aderito all’orientamento che allo stato appare prevalente, affermando che la risarcibilità della chance di aggiudicazione sia ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la chance di ottenere l’utilità perduta resti nel novero della mera possibilità.
Al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una chance è, quindi, necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta.
Nel caso concreto, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, in altri termini che, qualora l’Ente pubblico avesse legittimamente espletato una procedura ad evidenza pubblica, essa sarebbe risultata aggiudicataria o, almeno, che avrebbe avuto una elevata probabilità di conseguire l’aggiudicazione.
Tale prova non è stata fornita essendosi l’impresa limitata ad affermare di avere ottime possibilità di aggiudicarsi il servizio in concorrenza con altre imprese.
In mancanza di tale dimostrazione, resta pertanto precluso il ristoro per equivalente della chance di aggiudicazione.
Mattia Murra
(24 settembre 2018)
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