Corte di cassazione
Nomina e revoca degli amministratori di Enti pubblici economici: sulle controversie a chi spetta giudicare?
La Suprema Corte si pronuncia su un caso relativo ad un Consorzio di sviluppo industriale.
La Provincia di Udine adiva il TAR per il Friuli-Venezia Giulia al fine di ottenere l’annullamento dell’esito dell’assemblea straordinaria di un Consorzio per lo sviluppo industriale che aveva nominato i componenti del relativo consiglio di amministrazione.
Il TAR, con sentenza depositata il 30 giugno 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione. La Provincia ha così riassunto la causa dinanzi al Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, riproponendo la domanda di annullamento già avanzata ai giudici amministrativi.
Il Tribunale ordinario, con ordinanza in data 14 luglio 2017, dubitando a sua volta della propria giurisdizione, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, facendo così approdare la vicenda davanti alla Suprema Corte.
La quale, ovviamente a Sezioni Unite, con ordinanza 6 marzo 2018 n. 5304 ha lapidariamente sancito che la giurisdizione sulla controversia in esame appartiene al giudice amministrativo.
Dopo aver premesso che quel Consorzio per lo sviluppo industriale è, per espressa previsione legislativa, un ente pubblico economico, con il compito di promuovere, nell’ambito dell’agglomerato industriale di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell’industria, i giudici di legittimità – rammentando un analogo precedente che aveva avuto ad oggetto altro Consorzio (in quella occasione, di bonifica) – hanno affermato che le controversie in ordine alla validità ed efficacia della revoca e alla nomina degli organi di tale ente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, costituendo tali atti espressione del potere di autonomia organizzativa dello stesso, di fronte al quale le situazioni giuridiche soggettive dei consorziati hanno consistenza di interesse legittimo.
A giudizio della Corte Suprema, infatti, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto con il quale è stato annullato o revocato il provvedimento di nomina di un componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico, anche economico, o comunque è stata dichiarata la decadenza dalla carica del medesimo, attenendo a una posizione di interesse legittimo collegantesi al potere discrezionale di scelta delle persone cui affidare il perseguimento degli scopi dell’ente, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità; ciò sul presupposto che l’attività degli enti pubblici economici concernente la costituzione e il funzionamento dei loro organi statutari, coinvolgendo l’assetto organizzativo e quindi l’esercizio di potestà pubblicistiche, riguarda situazioni che hanno la consistenza, non del diritto soggettivo, ma dell’interesse legittimo, così da risultare tutelabile solo davanti al giudice amministrativo.
Mattia Murra
(18 marzo 2018)
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