CORTE DI CASSAZIONE
Patrocinio forense dinanzi al giudice tributario: e se il cliente non paga?
Sulla pretesa dell'avvocato di ottenere il compenso dal proprio cliente decide sempre il giudice ordinario.
Con ricorso ex art. 702 bis Cod. proc. civ. depositato il 24 febbraio 2017 presso il Tribunale di Udine, un avvocato, premesso di avere svolto prestazioni professionali nei confronti di un cliente del proprio Studio, riguardanti l’assistenza e la rappresentanza in un contenzioso tributario, ha chiesto la condanna del medesimo cliente al pagamento del proprio compenso professionale.
La controparte, costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, sul rilievo che l’art. 14 del D.L.vo 1° settembre 2011 n. 150, prevedendo la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, avrebbe inteso attribuire la competenza giurisdizionale, là dove il processo si sia svolto interamente avanti alle commissioni tributarie, al giudice tributario.
Nella pendenza del giudizio di merito, il libero professionista ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, instando per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
La Suprema Corte di cassazione, a Sezione Unite, con ordinanza 16 ottobre 2018 n. 25938, ha stabilito che la giurisdizione è del giudice ordinario.
I giudici di Piazza Cavour, hanno rilevato, infatti, che il contenzioso volto ad ottenere l’adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione d’opera professionale stipulato tra soggetti privati, è del tutto distinto dalla controversia di base, di natura tributaria, nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte, ed eterogeneo rispetto alla materia, concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, che il legislatore (art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546) attribuisce alla giurisdizione tributaria.
Secondo la Corte non induce a diversa conclusione il richiamo, fatto dal resistente nel giudizio di merito, all’art. 14 del D.L.vo n. 150 del 2011, il quale, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, individua come competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, atteso che la menzionata disposizione è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, tanto più in considerazione del fatto che essa è stata introdotta da un decreto delegato emanato in forza di una legge di delegazione riguardante la “riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale” (art. 54 L. 18 giugno 2009 n. 69).
Rodolfo Murra
(23 ottobre 2018)
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