TAR del Lazio
Le motivazioni del "no all'espatrio" dell'ex Premier Silvio Berlusconi
Il Giudice Amministrativo ha ritenuto che il divieto e' evidentemente collegato "al comportamento tenuto dal cittadino", (cioe' dallo stesso Berlusconi)
Abbiamo già dato notizia -praticamente in tempo reale, visto che la sentenza è stata depositata poche ore fa- della decisione del Tar del Lazio (Sez. Prima Ter) di respingere il ricorso proposto da Silvio Berlusconi contro il provvedimento della Questura di Roma, che aveva deciso di non cancellare l’annotazione “non valido ai fini dell’espatrio” sulla sua carta d’identità, dopo che gli era già stato ritirato il passaporto.
L’ex Premier aveva motivato il suo ricorso al Giudice Ammnistrativo, precisando di non essere “sottoposto ad alcuna misura restrittiva della libertà personale dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano”, con la quale era stato condannato a quattro anni di reclusione, con un anno di pena residua, per l’indulto.
Nel ricorso i legali di Berlusconi hanno sostenuto che il provvedimento della Questura di Roma “è in contrasto con la Direttiva 2004/38/CE; ed è stato emesso in violazione dell’art. 45 co.1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 211 del Trattato per il funzionamento della UE (TFUE)”.
La difesa dell’ex Presidente del Consiglio ha sostenuto, inoltre, che “è stato violato l’art. 2 del Protocollo n.4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, dato che l’Amministrazione (ndr : Ministero dell’Interno) ha equiparato “la circolazione nell’ambito nei territori dei paese UE, con quelle nei territori extracomunitari”.
Al contrario, secondo i legali di Berlusconi, “la cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino della UE il diritto primario e individuale di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle relative disposizioni” attuative.
Silvio Berlusconi, nel suo ricorso, ha infine chiesto, in via subordinata, che la questione fosse rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione, al fine di verificare la “questione di compatibilità della disciplina italiana con quella comunitaria”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, accogliendo le conclusioni del Ministero dell’Interno, ha tuttavia respinto il ricorso, rilevando come la stessa Corte di Cassazione (Sez. I civile, sent. del 9 giugno 2011, n. 12640) avesse già avuto modo di affermare che “la limitazione all’espatrio prevista dall’art.3 lett. d) della Legge n.1185/67 non è in contrasto con la Direttiva 2004/38/CE, in quanto lascia impregiudicata la potestà degli Stati di imporre, in presenza di adeguate ragioni, restrizioni alla libertà di circolazione dei propri cittadini”.
Il TAR del Lazio ha richiamato anche altre pronunce, nello stesso senso, emesse dal TAR Lombardia, sede di Milano (Sez. III, 27 marzo 2012 n.913) e dal Consiglio di Stato (Sez. III, del 6 giugno 2012, n. 3348), che oltretutto aveva aderito a questa impostazione richiamando una sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Sez. II, 21 aprile 2011, n. 41199), la quale aveva escluso che costituisse “violazione dei diritti umani fondamentali il diniego di passaporto finalizzato a garantire l’effettività delle condanne penali”.
Il Giudice Amministrativo al quale si era rivolto Berlusconi ha, quindi, ritenuto di non avere motivi per “disattendere tale consolidato orientamento”, precisando che -nel caso portato alla sua attenzione- “la proporzionalità della previsione (ndr :si riferisce al divieto di espatrio) è chiaramente connessa ai tempi necessari per l’espiazione della pena, la quale è evidentemente collegata al comportamento tenuto dal cittadino comunitario e ritenuto in sede giudiziaria contrario alle norme del diritto penale”.
Il Tar Lazio, peraltro, ha sottolineato -sempre in riferimento a questo caso specifico- che “non è la semplice condanna penale” a determinare automaticamente la decisione di vietare l’espatrio, bensì “una condanna penale non ancora espiata; e la ragione della limitazione non è collegata alla gravità del reato accertato (quando la pena è scontata), ma alla necessità per lo Stato di rendere effettiva e agevolmente eseguibile la condanna penale”.
In conclusione, il TAR del Lazio, respingendo il ricorso, ha ritenuto che “non ci sono ragioni di dubbio per rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea”.
In sostanza, l’ex Presidente del Consiglio non potrà andare all’estero nemmeno per partecipare alle riunioni del Partito Popolare Europeo, come è peraltro già accaduto il mese scorso, quando il Giudice di Sorveglianza di Milano gli ha negato l’autorizzazione a recarsi fuori dall’Italia, per un vertice in vista dell’insediamento del Parlamento Europeo e della nomina del Presidente della Commissione Europea.
Moreno Morando
(24 luglio 2014)
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